Art. 17. Norme Transitorie 1. Il Programma regionale di sviluppo relativo alla legislatura regionale in corso e' approvato entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more dell'adozione della legge regionale sull'uso e tutela del suolo, le Province possono attivare le procedure per la redazione delle fasi conoscitive e valutative del Piano territoriale di coordinamento, d'intesa con la Regione.