Art. 17.
                          Norme Transitorie
 
  1.  Il  Programma  regionale  di sviluppo relativo alla legislatura
regionale in corso e' approvato  entro  dieci  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
  2. Nelle more dell'adozione della legge regionale sull'uso e tutela
del suolo, le Province possono attivare le procedure per la redazione
delle  fasi  conoscitive  e  valutative  del  Piano  territoriale  di
coordinamento, d'intesa con la Regione.