Art. 3. Programma regionale di sviluppo 1. Il Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) viene approvato all'inizio di ogni legislatura, secondo le procedure indicate al seguente art. 4, e trova annuale verifica in occasione dell'approvazione del Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (D.A.P.E.F.) di cui al successivo art. 5. 2. Il P.R.S. e' costituito da un rapporto generale, eventualmente integrato da ulteriori documenti di sintesi, che, con riferimento alle scelte ed agli orientamenti formulati a livello comunitario e nazionale, definisce gli indirizzi di governo del processo della programmazione e individua: a) gli obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale della Regione, nonche' le priorita' da perseguire nell'arco temporale di vigenza del programma, le azioni e gli interventi settoriali e territoriali ritenuti strategici; b) gli orientamenti regionali relativi a programmi ed azioni di intervento di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonche' degli enti e delle aziende di rilevanza nazionale; c) le indicazioni per la predisposizione dei piani di' settore ed i progetti speciali di competenza regionale e le direttive programmatiche per gli enti strumentali della Regione; d) le linee di coordinamento per l'elaborazione dei programmi pluriennali delle Province e dei piani di sviluppo socio- economici delle Comunita' montane, dei programmi integrati d'area e degli atti di programmazione negoziata; e) il quadro delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e regionali - disponibili o, comunque, attivabili per la realizzazione delle azioni e degli interventi programmati; f) le misure di accompagnamento e di raccordo, di carattere normativo, amministrativo ed organizzativo, indispensabili per l'attuazione dei programma.