Art. 3.
                   Programma regionale di sviluppo
 
  1. Il Programma regionale  di  sviluppo  (P.R.S.)  viene  approvato
all'inizio  di  ogni  legislatura,  secondo  le procedure indicate al
seguente  art.   4,   e   trova   annuale   verifica   in   occasione
dell'approvazione del Documento annuale di programmazione economica e
finanziaria (D.A.P.E.F.)  di cui al successivo art. 5.
  2.  Il  P.R.S. e' costituito da un rapporto generale, eventualmente
integrato da ulteriori documenti di  sintesi,  che,  con  riferimento
alle  scelte  ed  agli orientamenti formulati a livello comunitario e
nazionale, definisce gli indirizzi  di  governo  del  processo  della
programmazione e individua:
   a)  gli obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale della
Regione, nonche' le priorita' da perseguire  nell'arco  temporale  di
vigenza  del  programma,  le  azioni  e  gli  interventi settoriali e
territoriali ritenuti strategici;
   b) gli orientamenti regionali relativi a programmi  ed  azioni  di
intervento  di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato,
nonche' degli enti e delle aziende di rilevanza nazionale;
   c) le indicazioni per la predisposizione dei piani di' settore  ed
i   progetti   speciali   di  competenza  regionale  e  le  direttive
programmatiche per gli enti strumentali della Regione;
   d) le linee di  coordinamento  per  l'elaborazione  dei  programmi
pluriennali  delle  Province e dei piani di sviluppo socio- economici
delle Comunita' montane, dei programmi integrati d'area e degli  atti
di programmazione negoziata;
   e)  il  quadro  delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e
regionali - disponibili o, comunque, attivabili per la  realizzazione
delle azioni e degli interventi programmati;
   f)  le  misure  di  accompagnamento  e  di  raccordo, di carattere
normativo,  amministrativo  ed  organizzativo,   indispensabili   per
l'attuazione dei programma.