Art. 4. Procedure di formazione del P.R.S. 1. La Giunta regionale, in conformita' con gli indirizzi contenuti nella relazione programmatica approvata dai Consiglio regionale all'atto dell'elezione del Presidente e della Giunta regionale, predispone lo schema di P.R.S. per il quinquennio di riferimento. 2. Lo schema di P.R.S. e' costituito da un rapporto preliminare contenente le indicazioni e le opzioni di massima relative: a) agli obiettivi generali di sviluppo socio- economico e territoriale della Regione; b) agli assi strategici settoriali e territoriali a valenza regionale; c) ai caratteri ed ai vincoli dei programmi a dimensione sub-regionale; d) alle procedure e modalita' di attuazione dei programma. 3. Lo schema di P.R.S. e' tempestivamente trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, alle Province, ai Comuni, alle Comunita' montane, agli enti strumentali ed al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.), di cui al successivo art. 14. 4. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente delle autonomie, convoca una sessione plenaria delle istituzioni locali per stabilire le modalita' di svolgimento di conferenze di programmazione decentrate sul territorio, onde consentire agli enti locali di concorrere attivamente alla definizione delle scelte del P.R.S.. Analogamente, vengono definite d'intesa con il C.R.E.L: le piu' opportune forme di partecipazione delle forze economiche e sociali alle predette conferenze di programmazione. 5. Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di P.R.S. le Province procedono a raccogliere e coordinare le osservazioni sulla proposta di P.R.S. espresse dai Comuni e dalle Comunita' montane. 6. Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di P.R.S., il C.R.E.L. provvede a far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni e proposte, unitamente ad eventuali documenti prodotti dai soggetti organizzati della realta' economica, sociale e professionale operanti nella Regione. 7. Sulla base dei contributi formulati dagli Enti locali e dal C.R.E.L., ovvero scaturiti dalle conferenze di programmazione, entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale adotta la proposta definitiva del P.R.S. e la trasmette al Consiglio regionale per l'esame e la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto regionale. 8. La predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del P.R.S. e' curata dall'Assessore alla programmazione economica e finanziaria che si avvale delle strutture operative del Dipartimento, di gruppi di lavoro interdipartimentali, nonche' di consulenze specializzate esterne all'amministrazione regionale. 9. Per la definizione delle azioni e degli interventi da candidare a finanziamento mediante l'attivazione di risorse comunitarie, la struttura incaricata della predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del P.R.S. procedera' ad acquisire indicazioni ed osservazioni della Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/1996.