Art. 4.
                 Procedure di formazione del P.R.S.
 
  1.  La Giunta regionale, in conformita' con gli indirizzi contenuti
nella  relazione  programmatica  approvata  dai  Consiglio  regionale
all'atto  dell'elezione  del  Presidente  e  della  Giunta regionale,
predispone lo schema di P.R.S. per il quinquennio di riferimento.
  2. Lo schema di P.R.S. e' costituito  da  un  rapporto  preliminare
contenente le indicazioni e le opzioni di massima relative:
   a)   agli  obiettivi  generali  di  sviluppo  socio-  economico  e
territoriale della Regione;
   b) agli  assi  strategici  settoriali  e  territoriali  a  valenza
regionale;
   c)   ai  caratteri  ed  ai  vincoli  dei  programmi  a  dimensione
sub-regionale;
   d) alle procedure e modalita' di attuazione dei programma.
  3. Lo schema di P.R.S. e' tempestivamente  trasmesso  dalla  Giunta
regionale  al  Consiglio  regionale,  alle  Province, ai Comuni, alle
Comunita' montane, agli enti strumentali ed  al  Consiglio  regionale
dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.), di cui al successivo art.  14.
  4. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente delle
autonomie, convoca una sessione plenaria delle istituzioni locali per
stabilire le modalita' di svolgimento di conferenze di programmazione
decentrate  sul  territorio,  onde  consentire  agli  enti  locali di
concorrere attivamente alla  definizione  delle  scelte  del  P.R.S..
Analogamente,  vengono  definite  d'intesa  con  il  C.R.E.L: le piu'
opportune forme di partecipazione delle forze  economiche  e  sociali
alle predette conferenze di programmazione.
  5.  Entro  90  giorni  dalla  ricezione  dello  schema di P.R.S. le
Province procedono a raccogliere e coordinare le  osservazioni  sulla
proposta di P.R.S. espresse dai Comuni e dalle Comunita' montane.
  6.  Entro  90  giorni  dalla  ricezione  dello schema di P.R.S., il
C.R.E.L.  provvede a far pervenire alla Giunta regionale  le  proprie
osservazioni  e  proposte, unitamente ad eventuali documenti prodotti
dai  soggetti  organizzati  della  realta'   economica,   sociale   e
professionale operanti nella Regione.
  7.  Sulla  base  dei  contributi  formulati dagli Enti locali e dal
C.R.E.L., ovvero scaturiti dalle conferenze di programmazione,  entro
i  successivi  30  giorni  la  Giunta  regionale  adotta  la proposta
definitiva del P.R.S. e  la  trasmette  al  Consiglio  regionale  per
l'esame  e  la  successiva  approvazione, ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto regionale.
  8. La predisposizione dello schema  preliminare  e  della  proposta
definitiva  del  P.R.S.  e' curata dall'Assessore alla programmazione
economica e finanziaria che si avvale delle strutture  operative  del
Dipartimento,  di  gruppi  di  lavoro interdipartimentali, nonche' di
consulenze specializzate esterne all'amministrazione regionale.
  9. Per la definizione delle azioni e degli interventi da  candidare
a  finanziamento  mediante  l'attivazione  di risorse comunitarie, la
struttura incaricata della predisposizione dello schema preliminare e
della  proposta  definitiva  del  P.R.S.  procedera'   ad   acquisire
indicazioni  ed  osservazioni  della  Cabina  di  Regia dei programmi
nazionali e comunitari di interesse regionale,  di  cui  all'art.  10
della legge regionale n. 12/1996.