Art. 5.
     Documento annuale di programmazione economica e finanziaria
 
  1.   L'attuazione   del   P.R.S.  viene  specificata  e  verificata
annualmente  in  sede  di  approvazione  del  Documento  annuale   di
programmazione   economica  e  finanziaria  (D.A.P.E.F.),  che  viene
approvato dal Consiglio regionale, con proposta della  Giunta,  entro
il 31 ottobre di ogni anno.
  2. In riferimento al P.R.S., il D.A.P.E.E:
   a) documenta lo stato di attuazione del P.R.S. nel suo complesso e
nelle sue articolazioni settoriali e territoriali;
   b)  indica  le  azioni  e  gli  interventi di competenza regionale
ritenuti  prioritari  nel   corso   dell'esercizio   finanziario   di
riferimento,  specificando  quelli  da attuare mediante l'attivazione
delle risorse comunitarie disponibili o, comunque, mobilitabili;
   c) illustra l'evoluzione dei flussi finanziari e  delle  politiche
di gestione finanziaria della Regione, individuando anche l'ammontare
e  la finalizzazione delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali
e regionali -  da  destinare  alla  realizzazione  dei  piani  e  dei
programmi di cui al precedente art. 2, secondo comma;
   d)    precisa    le   misure   di   accompagnamento   legislative,
amministrative ed organizzative da adottare per l'implementazione del
P.R.S.
  3. Il D.A.P.E.F.,  sottoposto  alla  preventiva  discussione  delle
istituzioni  locali,  appositamente convocate in sessione plenaria, e
del C.R.E.L., viene  adottato  dalla  Giunta  regionale,  sentiti  il
Comitato  interdipartimentale  di  indirizzo  e coordinamento, di cui
all'art. 11 della legge regionale 2 marzo 1996 n. 12,  il  Nucleo  di
valutazione,  di  cui  al  successivo  art. 12 e, specificatamente in
relazione alle azioni ed agli  interventi  da  realizzare  attraverso
risorse  comunitarie,  la  Cabina  di Regia dei programmi nazionali e
comunitari di interesse regionale.