Art. 5. Documento annuale di programmazione economica e finanziaria 1. L'attuazione del P.R.S. viene specificata e verificata annualmente in sede di approvazione del Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (D.A.P.E.F.), che viene approvato dal Consiglio regionale, con proposta della Giunta, entro il 31 ottobre di ogni anno. 2. In riferimento al P.R.S., il D.A.P.E.E: a) documenta lo stato di attuazione del P.R.S. nel suo complesso e nelle sue articolazioni settoriali e territoriali; b) indica le azioni e gli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, specificando quelli da attuare mediante l'attivazione delle risorse comunitarie disponibili o, comunque, mobilitabili; c) illustra l'evoluzione dei flussi finanziari e delle politiche di gestione finanziaria della Regione, individuando anche l'ammontare e la finalizzazione delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e regionali - da destinare alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al precedente art. 2, secondo comma; d) precisa le misure di accompagnamento legislative, amministrative ed organizzative da adottare per l'implementazione del P.R.S. 3. Il D.A.P.E.F., sottoposto alla preventiva discussione delle istituzioni locali, appositamente convocate in sessione plenaria, e del C.R.E.L., viene adottato dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 11 della legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, il Nucleo di valutazione, di cui al successivo art. 12 e, specificatamente in relazione alle azioni ed agli interventi da realizzare attraverso risorse comunitarie, la Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale.