Art. 6. Procedure di approvazione degli strumenti di programmazione 1. Il P.R.S. e' approvato secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 3 e 4. Eventuali adeguamenti o modifiche vengono proposti ed approvati con le medesime modalita'. 2. I piani settoriali ed i progetti speciali predisposti dai Dipartimenti regionali competenti sono adottati dalla Giunta regionale previo parere del Nucleo di valutazione e dopo aver sentiti la Conferenza permanente delle autonomie locali ed il C.R.E.L., e quindi trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione. 3. Gli enti strumentali della Regione predispongono i rispettivi programmi di attivita' in coerenza con gli indirizzi formulati nel P.R.S. e li approvano, previa acquisizione del parere di compatibilita' del Nucleo di valutazione. 4. Le amministrazioni provinciali approvano i rispettivi programmi pluriennali nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel P.R.S., previa acquisizione delle osservazioni dei Comuni, delle Comunita' montane e del C.R.E.L. Analogamente le Comunita' montane approvano i rispettivi piani di sviluppo socio-economici avendo cura di acquisire i contributi dei Comuni interessati e delle forze sociali ed economiche operanti sul territorio di competenza. 5. Le modalita' di definizione e di attivazione degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio sono specificate dalle leggi di disciplina della materia.