Art. 6.
     Procedure di approvazione degli strumenti di programmazione
 
  1. Il P.R.S. e' approvato secondo le procedure di cui ai precedenti
artt. 3 e 4. Eventuali adeguamenti o modifiche  vengono  proposti  ed
approvati con le medesime modalita'.
  2.  I  piani  settoriali  ed  i  progetti  speciali predisposti dai
Dipartimenti  regionali  competenti  sono   adottati   dalla   Giunta
regionale previo parere del Nucleo di valutazione e dopo aver sentiti
la  Conferenza  permanente  delle  autonomie locali ed il C.R.E.L., e
quindi trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.
  3. Gli enti strumentali della Regione  predispongono  i  rispettivi
programmi  di  attivita'  in coerenza con gli indirizzi formulati nel
P.R.S.  e  li  approvano,   previa   acquisizione   del   parere   di
compatibilita' del Nucleo di valutazione.
  4.  Le amministrazioni provinciali approvano i rispettivi programmi
pluriennali nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fissati  nel
P.R.S.,  previa  acquisizione  delle  osservazioni  dei Comuni, delle
Comunita' montane e del C.R.E.L.
  Analogamente le Comunita' montane approvano i rispettivi  piani  di
sviluppo  socio-economici  avendo  cura di acquisire i contributi dei
Comuni interessati e delle forze sociali ed economiche  operanti  sul
territorio di competenza.
  5.  Le modalita' di definizione e di attivazione degli strumenti di
pianificazione e gestione del territorio sono specificate dalle leggi
di disciplina della materia.