Art. 7. Studi e progetti per l'attuazione del P.R.S. 1. Alfine di disporre di ogni utile dato conoscitivo circa la produzione programmatica e progettuale dei soggetti della programmazione regionale, il Dipartimento programmazione economica e finanziaria provvede alla ricognizione sistematica di studi, progetti, documenti ed elaborati attinenti all'attuazione degli interventi del P.R.S. sul territorio. 2. Nel quadro delle opzioni strategiche del P.R.S. la Giunta regionale attiva il ricorso alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la predisposizione degli studi e degli elaborati progettuali relativi a grandi interventi infrastrutturali di interesse regionale.