Art. 7.
            Studi e progetti per l'attuazione del P.R.S.
 
  1. Alfine di disporre di  ogni  utile  dato  conoscitivo  circa  la
produzione   programmatica   e   progettuale   dei   soggetti   della
programmazione regionale, il Dipartimento programmazione economica  e
finanziaria   provvede   alla   ricognizione  sistematica  di  studi,
progetti,  documenti  ed  elaborati  attinenti  all'attuazione  degli
interventi del P.R.S. sul territorio.
  2.  Nel  quadro  delle  opzioni  strategiche  del  P.R.S. la Giunta
regionale  attiva  il  ricorso  alle  prestazioni   professionali   e
specialistiche  necessarie per la predisposizione degli studi e degli
elaborati progettuali relativi a grandi  interventi  infrastrutturali
di interesse regionale.