Art. 8. Programmazione negoziata 1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo locale. 2. Costituiscono atti di programmazione negoziata: a) le intese istituzionali di programma tra lo Stato e la Regione e i conseguenti accordi di programma-quadro; b) gli accordi di programma, i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti d'area e ogni altra forma di cooperazione e d'intesa, comunque denominata, sottoscritta da soggetti pubblici e privati nel rispetto delle normative vigenti; c) i programmi integrati d'area promossi da enti locali, comprendenti investimenti produttivi, infrastrutture e servizi e finalizzati a realizzare ben definite condizioni di sviluppo locale sostenibile, attraverso l'attivazione di risorse proprie degli enti promotori e di provenienza regionale, nazionale e comunitaria. 3. In coerenza con le indicazioni contenute nel P.R.S., la Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare e dopo aver consultato il C.R.E.L. e la Conferenza permanente delle autonomie, puo' emanare apposite direttive per disciplinare le condizioni e le modalita' dell'eventuale partecipazione regionale, avendo riguardo alle disposizioni emanate dagli organi della programmazione nazionale e comunitaria. 4. Gli atti di programmazione negoziata coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nei P.R.S. e redatti in maniera conforme alle indicazioni contenute nelle direttive della Giunta regionale, qualora prevedono oneri finanziari a carico della Regione, sono inseriti nel D.A.P.E.F., previo parere del Nucleo di valutazione.