Art. 8.
                      Programmazione negoziata
 
  1.  La  Regione  riconosce  e  promuove  gli atti di programmazione
negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle  azioni
degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo locale.
  2. Costituiscono atti di programmazione negoziata:
   a)  le intese istituzionali di programma tra lo Stato e la Regione
e i conseguenti accordi di programma-quadro;
   b) gli accordi di programma, i contratti  di  programma,  i  patti
territoriali, i contratti d'area e ogni altra forma di cooperazione e
d'intesa,  comunque  denominata,  sottoscritta da soggetti pubblici e
privati nel rispetto delle normative vigenti;
   c)  i  programmi  integrati  d'area  promossi  da   enti   locali,
comprendenti  investimenti  produttivi,  infrastrutture  e  servizi e
finalizzati a realizzare ben definite condizioni di  sviluppo  locale
sostenibile,  attraverso  l'attivazione di risorse proprie degli enti
promotori e di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.
  3. In coerenza con le indicazioni contenute nel P.R.S.,  la  Giunta
regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare
e  dopo  aver consultato il C.R.E.L. e la Conferenza permanente delle
autonomie,  puo'  emanare  apposite  direttive  per  disciplinare  le
condizioni  e  le  modalita' dell'eventuale partecipazione regionale,
avendo  riguardo  alle  disposizioni  emanate  dagli   organi   della
programmazione nazionale e comunitaria.
  4.  Gli atti di programmazione negoziata coerenti con gli obiettivi
e gli indirizzi fissati nei P.R.S. e redatti in maniera conforme alle
indicazioni contenute nelle direttive della Giunta regionale, qualora
prevedono oneri finanziari a carico della Regione, sono inseriti  nel
D.A.P.E.F., previo parere del Nucleo di valutazione.