Art. 9.
             Programmi cofinanziati dall'Unione Europea
 
  1.  Il  P.R.S. costituisce atto di indirizzo per la predisposizione
delle proposte regionali di  attivazione  di  programmi  cofinanziati
dall'Unione  europea. Le modalita' di finanziamento e di gestione dei
programmi comunitari a valenza regionale approvati dalla  Commissione
europea sono definite annualmente dal D.A.P.E.F.
  2.   Le  proposte  programmatiche  regionali  a  valere  sui  Fondi
comunitari a finalita' strutturale (FEAOG, FESR, FSE)  sono  definite
dalla  Commissione  tecnica interdipartimentale della Cabina di Regia
dei programmi nazionali e  comunitari  di  interesse  regionale,  che
individua altresi' le strutture dipartimentali ed interdipartimentali
titolari   della   predisposizione  delle  proposte  di  programma  e
responsabili della gestione dei programmi definitivamente ammessi  al
cofinanziamento comunitario.
  3.  Le  proposte  programmatiche,  di cui al precedente comma, sono
adottate dalla  Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore  alla
programmazione  economica  e  finanziaria,  previa  consultazione del
Comitato misto della Cabina di Regia, ed acquisizione del  parere  di
compatibilita'  rispetto  al  P.R.S.  del  Nucleo  di valutazione, ed
approvate dal Consiglio regionale.
  4. La  deliberazione  consiliare  di  approvazione  della  proposta
regionale di attivazione di programmi comunitari a valere sui Fondi a
finalita'  strutturale  costituisce  atto  di indirizzo per la Giunta
regionale nel corso dell'attivita' di partenariato con  i  competenti
servizi comunitari, nonche' autorizzazione ad apportare gli opportuni
adeguamenti per l'approvazione del programma in sede comunitaria.
  5.  La decisione della Commissione europea, con la quale si approva
in via definitiva il programma  regionale  cofinanziato  con  risorse
comunitarie,  e' comunicata tempestivamente dalla Giunta al Consiglio
regionale che ne prende atto.
  6. Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le  modificazioni  e  le
integrazioni  ai programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea
sono assunte nelle  sedi  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
vigenti disposizioni comunitarie in tema di partenariato e comunicate
dalla Giunta al Consiglio regionale.
  7.  Il  Consiglio  regionale,  su  proposta  della  Giunta e previa
valutazione  della  Commissione  tecnica  interdipartimentale  e  del
Comitato  misto  della Cabina di Regia, puo' emanare direttive per la
gestione  e  la  attuazione  dei  programmi  regionali   cofinanziati
dall'U.E.
  8. Le proposte di programma relative alle iniziative comunitarie ed
altre  forme  di  attivazione  di risorse comunitarie (bandi di gara,
inviti a  presentare  proposte)  sono  predisposte  dai  Dipartimenti
competenti  ed  approvate  con  deliberazione della Giunta regionale,
previo esame della cabina di regia.
  9. Le proposte regionali e le  relative  decisioni  comunitarie  di
ammissione  ai  finanziamenti  sono  tempestivamente  comunicate alle
competenti Commissioni Consiliari.
  10.  Le  decisioni  della  Commissione  europea  con  le  quali  si
approvano  in via definitiva programmi comunitari a valenza regionale
e le  modifiche  degli  stessi,  nonche'  le  relative  direttive  di
attuazione, sono pubblicate per esteso sul Bollettino ufficiale della
Regione Basilicata.