Art. 9. Programmi cofinanziati dall'Unione Europea 1. Il P.R.S. costituisce atto di indirizzo per la predisposizione delle proposte regionali di attivazione di programmi cofinanziati dall'Unione europea. Le modalita' di finanziamento e di gestione dei programmi comunitari a valenza regionale approvati dalla Commissione europea sono definite annualmente dal D.A.P.E.F. 2. Le proposte programmatiche regionali a valere sui Fondi comunitari a finalita' strutturale (FEAOG, FESR, FSE) sono definite dalla Commissione tecnica interdipartimentale della Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, che individua altresi' le strutture dipartimentali ed interdipartimentali titolari della predisposizione delle proposte di programma e responsabili della gestione dei programmi definitivamente ammessi al cofinanziamento comunitario. 3. Le proposte programmatiche, di cui al precedente comma, sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione economica e finanziaria, previa consultazione del Comitato misto della Cabina di Regia, ed acquisizione del parere di compatibilita' rispetto al P.R.S. del Nucleo di valutazione, ed approvate dal Consiglio regionale. 4. La deliberazione consiliare di approvazione della proposta regionale di attivazione di programmi comunitari a valere sui Fondi a finalita' strutturale costituisce atto di indirizzo per la Giunta regionale nel corso dell'attivita' di partenariato con i competenti servizi comunitari, nonche' autorizzazione ad apportare gli opportuni adeguamenti per l'approvazione del programma in sede comunitaria. 5. La decisione della Commissione europea, con la quale si approva in via definitiva il programma regionale cofinanziato con risorse comunitarie, e' comunicata tempestivamente dalla Giunta al Consiglio regionale che ne prende atto. 6. Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le modificazioni e le integrazioni ai programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea sono assunte nelle sedi e secondo le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni comunitarie in tema di partenariato e comunicate dalla Giunta al Consiglio regionale. 7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e previa valutazione della Commissione tecnica interdipartimentale e del Comitato misto della Cabina di Regia, puo' emanare direttive per la gestione e la attuazione dei programmi regionali cofinanziati dall'U.E. 8. Le proposte di programma relative alle iniziative comunitarie ed altre forme di attivazione di risorse comunitarie (bandi di gara, inviti a presentare proposte) sono predisposte dai Dipartimenti competenti ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo esame della cabina di regia. 9. Le proposte regionali e le relative decisioni comunitarie di ammissione ai finanziamenti sono tempestivamente comunicate alle competenti Commissioni Consiliari. 10. Le decisioni della Commissione europea con le quali si approvano in via definitiva programmi comunitari a valenza regionale e le modifiche degli stessi, nonche' le relative direttive di attuazione, sono pubblicate per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.