Art. 10 Modifiche all'art 14 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3 del 1993 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per gli interventi finanziati con contributi in conto interesse erogati da consorzi-fidi e cooperative di garanzia ai sensi del Capo V la durata del vincolo di cui al comma 1 corrisponde alla durata del finanziamento e comunque non e' inferiore ad anni cinque.". 2. All'art. 14 della legge regionale n. 3 del 1993 e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. L'eventuale richiesta di cancellazione anticipata del vincolo di destinazione o il mancato mantenimento della piena funzionalita' delle strutture, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, comporta l'obbligo della restituzione dei contributi ottenuti, sotto qualsiasi forma, rivalutati in base agli indici di rivalutazione ISTAT di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.".