Art. 10
  Modifiche all'art 14 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3 del 1993
e' aggiunto il seguente comma:
  "1-bis. Per gli  interventi  finanziati  con  contributi  in  conto
interesse erogati da consorzi-fidi e cooperative di garanzia ai sensi
del  Capo  V la durata del vincolo di cui al comma 1 corrisponde alla
durata  del  finanziamento  e  comunque  non  e'  inferiore  ad  anni
cinque.".
  2.  All'art.  14 della legge regionale n. 3 del 1993 e' aggiunto il
seguente comma:
   "5-bis. L'eventuale  richiesta  di  cancellazione  anticipata  del
vincolo  di  destinazione  o  il  mancato  mantenimento  della  piena
funzionalita' delle strutture, fatti salvi i casi accertati di  forza
maggiore,   comporta  l'obbligo  della  restituzione  dei  contributi
ottenuti, sotto qualsiasi forma, rivalutati in base  agli  indici  di
rivalutazione ISTAT di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.".