Art. 12. Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17 del 1989 e' sostituito dal seguente: "1. La regione agevola il ricorso al credito degli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna per la costruzione e ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche e per interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale a consorzi-fidi che beneficino di contributi di enti pubblici o ad altri organismi partecipati da enti pubblici che abbiano fra i propri fini l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da parte di detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti di credito all'uopo convenzionati.". 2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17 del 1989 e' sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di cui all'art. 2, pena la revoca dei contributi, devono: a) concedere la copertura sul rischio di cambio solo in favore delle iniziative rientranti nell'ambito dei criteri applicativi della presente legge; b) sostenere gli oneri conseguenti al rischio di cambio nei termini, con le modalita' e nei limiti stabiliti con l'atto di concessione dei contributi regionali; e) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della regione Emilia-Romagna; d) presentare annualmente alla regione una dettagliata relazione con adeguato resoconto contabile sull'attivita' svolta e sugli impegni di garanzia assu'nti; e) associare e concedere le agevolazioni, a parita' di condizioni, a qualunque operatore turistico e commerciale ne faccia richiesta; f) far pervenire alla regione, al fine di consentire la necessaria vigilanza, copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche, entro trenta giorni dalla loro stipulazione.". 3. L'art. 4 della legge regionale n. 17 del 1989 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La Giunta regionale stabilisce: a) la tipologia delle iniziative per le quali possono essere concessi i contributi, l'eventuale loro localizzazione, nonche' gli importi minimi e massimi degli interventi ammissibili a contributo, sulla base degli strumenti programmatici regionali in materia turistica; b) i criteri per la delimitazione da parte dei comuni dei comparti commerciali omogenei di cui all'art. 1, nonche' le tipologie delle iniziative assunte in tali ambiti ammissibili a finanziamento agevolato, in quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel programma regionale di sviluppo e nelle vigenti indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale; c) i criteri generali relativi ai termini, alle modalita' e ai limiti dell'assunzione del rischio di cambio per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3.". 4. L'art. 5 della legge regionale n. 17 del 1989 e' abrogato.