Art. 12.
        Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1989, n. 17
 
  1.  Il  comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17 del 1989 e'
sostituito dal seguente:
   "1. La regione agevola  il  ricorso  al  credito  degli  operatori
turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna per la costruzione
e   ristrutturazione  di  strutture  ricettive  o  turistiche  e  per
interventi di riqualificazione in comparti  commerciali  omogenei.  A
tal  fine  sono concessi contributi in conto capitale a consorzi-fidi
che beneficino di contributi di enti pubblici o  ad  altri  organismi
partecipati   da   enti  pubblici  che  abbiano  fra  i  propri  fini
l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio  per  prestiti
da  contrarre da parte di detti operatori, sul controvalore di valuta
mutuata all'estero, con istituti di credito all'uopo convenzionati.".
  2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17 del  1989  e'
sostituito dal seguente:
   "2.   Gli  organismi  di  cui  all'art.  2,  pena  la  revoca  dei
contributi, devono:
   a) concedere la copertura sul rischio di  cambio  solo  in  favore
delle iniziative rientranti nell'ambito dei criteri applicativi della
presente legge;
   b)  sostenere  gli  oneri  conseguenti  al  rischio  di cambio nei
termini, con le modalita'  e  nei  limiti  stabiliti  con  l'atto  di
concessione dei contributi regionali;
   e)  consentire  la nomina del Presidente del Collegio sindacale da
parte della regione Emilia-Romagna;
   d) presentare annualmente alla regione una  dettagliata  relazione
con  adeguato  resoconto  contabile  sull'attivita'  svolta  e  sugli
impegni di garanzia assu'nti;
   e) associare e concedere le agevolazioni, a parita' di condizioni,
a qualunque operatore turistico e commerciale ne faccia richiesta;
   f) far pervenire alla regione, al fine di consentire la necessaria
vigilanza, copia delle convenzioni  stipulate  con  gli  istituti  di
credito  e  delle  loro  modifiche,  entro  trenta  giorni dalla loro
stipulazione.".
  3. L'art. 4 della legge regionale n. 17 del 1989 e' sostituito  dal
seguente:
  "Art. 4. - 1. La Giunta regionale stabilisce:
   a)  la  tipologia  delle  iniziative  per  le quali possono essere
concessi i contributi, l'eventuale loro localizzazione,  nonche'  gli
importi  minimi  e massimi degli interventi ammissibili a contributo,
sulla  base  degli  strumenti  programmatici  regionali  in   materia
turistica;
   b) i criteri per la delimitazione da parte dei comuni dei comparti
commerciali  omogenei  di  cui all'art. 1, nonche' le tipologie delle
iniziative  assunte  in  tali  ambiti  ammissibili  a   finanziamento
agevolato,  in  quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel
programma  regionale  di  sviluppo  e   nelle   vigenti   indicazioni
programmatiche di urbanistica commerciale;
   c)  i  criteri  generali  relativi ai termini, alle modalita' e ai
limiti dell'assunzione del rischio di cambio per la  concessione  dei
contributi ai sensi dell'art. 3.".
  4. L'art. 5 della legge regionale n. 17 del 1989 e' abrogato.