Art. 14.
                          Norme finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del Capo V  della  legge
regionale  n.  3  del  1993 la regione fa fronte con l'istituzione di
appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di  previsione,  che
verranno   dotati   della   necessaria   disponibilita'  in  sede  di
approvazione della legge finanziaria regionale,  a  norma  di  quanto
disposto  dall'art.    13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n.
31.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art.   8
della legge regionale n. 3 del 1993 come modificato dall'art. 4 della
presente legge, la Regione fa fronte con l'individuazione di apposito
capitolo  nella  parte  spesa  del bilancio di previsione, che verra'
dotato delle necessarie disponibilita' in sede di approvazione  della
legge  annuale  di  bilancio  o  di  variazione  di  bilancio a norma
dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 31 del 1977.