Art. 14. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del Capo V della legge regionale n. 3 del 1993 la regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 1993 come modificato dall'art. 4 della presente legge, la Regione fa fronte con l'individuazione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che verra' dotato delle necessarie disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 31 del 1977.