Art. 4.
    Sostituzione del Capo III nel Titolo II della legge regionale
                        11 gennaio 1993, n. 3
 
  1. Il Capo III deI Titolo II della legge regionale n. 3 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Capo III
          Progetti pubblici a carattere regionale e locale
 
  Art.  8  (Programma  dei progetti pubblici). - 1. Nell'ambito degli
strumenti programmatici della regione, la Giunta regionale approva il
programma  annuale  dei  progetti  diretti   al   miglioramento   del
territorio  turistico  e dei progetti pubblici sull'offerta turistica
sulla base delle disposizioni dettate al sensi dell'art. 4.
  2. I progetti a carattere  pubblico  prevedono  la  concessione  di
contributi  in  conto capitale a favore di enti locali territoriali e
relativi  consorzi,  nonche'  di   altri   enti   pubblici   per   la
realizzazione  di iniziative rientranti nelle lettere b), c) e d) del
comma 5 dell'art.  5.
  3. Il programma di cui  al  comma  1  puo'  altresi'  prevedere  la
individuazione  da  parte  della  regione  di progetti che presentino
caratteristiche  di  rilevante   innovazione   rispetto   all'offerta
turistica   regionale   ovvero   aventi   un   rilevante   valore  di
sperimentalita' nel settore, anche al fine  della  realizzazione  dei
progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2.
  4. Qualora ai progetti indicati al comma 3 si connettano interventi
proposti  da  soggetti  privati  ad  essi  possono  essere attribuite
specifiche priorita' nella concessione dei finanziamenti  di  cui  al
comma 2 dell'art.  12".