Art. 4. Sostituzione del Capo III nel Titolo II della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. Il Capo III deI Titolo II della legge regionale n. 3 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Capo III Progetti pubblici a carattere regionale e locale Art. 8 (Programma dei progetti pubblici). - 1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della regione, la Giunta regionale approva il programma annuale dei progetti diretti al miglioramento del territorio turistico e dei progetti pubblici sull'offerta turistica sulla base delle disposizioni dettate al sensi dell'art. 4. 2. I progetti a carattere pubblico prevedono la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali e relativi consorzi, nonche' di altri enti pubblici per la realizzazione di iniziative rientranti nelle lettere b), c) e d) del comma 5 dell'art. 5. 3. Il programma di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere la individuazione da parte della regione di progetti che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale ovvero aventi un rilevante valore di sperimentalita' nel settore, anche al fine della realizzazione dei progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2. 4. Qualora ai progetti indicati al comma 3 si connettano interventi proposti da soggetti privati ad essi possono essere attribuite specifiche priorita' nella concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 12".