Art. 5. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. L'art. 9 della legge regionale n. 3 del 1993 e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 9 (Progetti a carattere locale). - 1. Nell' ambito degli strumenti programmatici della regione, la Giunta regionale verifica annualmente la conformita' dei programmi delle province, quali enti delegati ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, le quali provvedono altresi' all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, nonche' alla vigilanza sugli interventi finanziati. 2. Ai contributi previsti per i progetti a carattere locale possono accedere le imprese turistiche private o a capitale misto pubblico e privato. 3. Le Province, qualora esigenze di efficacia gestionale lo rendano opportuno, possono svolgere l'istruttoria tecnica attraverso soggetti esterni, compresi i consorzi e le cooperative di cui al Capo V. 4. Le somme assegnate dalla regione alle province e da esse non impegnate entro l'esercizio successivo sono revocate e possono essere nuovamente ripartite.".