Art. 5.
Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
  1.  L'art.  9 della legge regionale n. 3 del 1993 e' sostituito dal
seguente articolo:
  "Art. 9 (Progetti a carattere locale).  -  1.  Nell'  ambito  degli
strumenti  programmatici  della regione, la Giunta regionale verifica
annualmente la conformita' dei programmi delle province,  quali  enti
delegati  ai  sensi  della  lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della
legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, le  quali  provvedono  altresi'
all'istruttoria   e   all'erogazione  dei  contributi,  nonche'  alla
vigilanza sugli interventi finanziati.
  2. Ai contributi previsti per i progetti a carattere locale possono
accedere le imprese turistiche private o a capitale misto pubblico  e
privato.
  3.  Le  Province,  qualora  esigenze  di  efficacia  gestionale  lo
rendano opportuno, possono svolgere l'istruttoria tecnica  attraverso
soggetti esterni, compresi i consorzi e le cooperative di cui al Capo
V.
  4.  Le  somme  assegnate  dalla regione alle province e da esse non
impegnate entro l'esercizio successivo sono revocate e possono essere
nuovamente ripartite.".