Art. 6. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. L'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Convenzionamento con gli istituti di credito) - 1. I contributi per i progetti a carattere locale finanziati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 sono concessi solamente in relazione a mutui stipulati con istituti di credito convenzionati con la regione ai sensi dell'art. li ed alle condizioni previste da tali convenzioni.".