Art. 6.
Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
  1. L'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1993 e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  10  (Convenzionamento  con  gli  istituti di credito) - 1. I
contributi per i progetti a  carattere  locale  finanziati  ai  sensi
delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 sono concessi solamente
in  relazione a mutui stipulati con istituti di credito convenzionati
con la regione ai sensi dell'art. li ed alle condizioni  previste  da
tali convenzioni.".