Art. 7.
     Inserimento del Capo V nel Titolo II della legge regionale
11 gennaio 1993, n. 3
 
  1.  Dopo  l'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1993 e' inserito
il seguente Capo:
 
                               "Capo V
      Finanzianienti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia
 
  Art. 10-bis (Consorzi fidi e cooperative di garanzia). - 1. Possono
accedere ai contributi di cui al presente Capo i consorzi-fidi  e  le
cooperative  di  garanzia,  di  primo  o  secondo  grado, a carattere
provinciale o regionale, fra operatori turistici singoli o associati,
in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
   b) avere sede legale ed operativa  nel  territorio  della  Regione
Emilia-Romagna;
   e) associare a parita' di condizioni qualunque operatore turistico
ne faccia richiesta;
   d)  concedere  le  garanzie  e  i  contributi  sugli  interessi, a
qualunque operatore turistico associato che ne abbia titolo,  secondo
le   prescrizioni   e   con   i   criteri   definiti   dalla  regione
Emilia-Romagna;
   e) consentire la nomina del Presidente del Collegio  sindacale  da
parte della regione Emilia-Romagna;
   f)  prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
  2. Dei consorzi-fidi e delle cooperative  di  garanzia  di  cui  al
comma  1  possono  fare  parte  anche  operatori  del commercio e dei
servizi.
  Art.  10-ter  (Tipologia  dei  finanziamenti).  -  1.  La  regione,
nell'ambito   delle   disposizioni  dettate  ai  sensi  dell'art.  4,
conferisce ai consorzi-fidi e  cooperative  di  garanzia  di  cui  al
presente Capo un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito
dei  soci  operanti nel settore turistico, mediante la concessione di
garanzie fideiussorie.
  2. La regione conferisce a detti consorzi e  cooperative  un  fondo
finalizzato   alla   concessione,  da  parte  di  tali  soggetti,  di
contributi   in   conto   interessi   attualizzati   riguardanti    i
finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.
  3.  I  contributi  di  cui al comma 2 sono finalizzati a ridurre la
spesa per gli  interessi  pagati  dal  beneficiario  nel  periodo  di
ammortamento   del  finanziamento.  Per  i  finanziamenti  di  durata
superiore a  sei  anni,  qualora  il  beneficiario  lo  richieda,  il
consorzio-fidi  o  la cooperativa di garanzia puo' anticipare ad esso
un importo corrispondente all'agevolazione relativa a non piu' di tre
rate semestrali di ammortamento.
  Art. 10-quater (Criteri per la  concessione  dei  finanziamenti  da
parte della regione). - 1. Ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia
sono   concessi  contributi  in  conto  capitale  da  destinare  alla
formazione e integrazione del fondo di garanzia in proporzione:
   a)  all'importo  globale  delle  garanzie,  riguardanti  operatori
turistici, effettivamente concesse in relazione a somme erogate dagli
istituti mutuanti alla chiusura dell'ultimo esercizio  precedente  la
data di presentazione della domanda;
   b) all'incremento:
    b.1)  del  capitale  sociale o del fondo consortile, apportato da
operatori turistici, rilevato alla  chiusura  dell'ultimo  esercizio,
rispetto   al  capitale  sociale  o  al  fondo  consortile  esistenti
nell'esercizio precedente;
     b.2) dei fondi di riserva o di garanzia riservati  ad  operatori
turistici,  costituiti  mediante  accantonamento di utili o avanzi di
gestione, nonche' mediante attribuzioni erogate da  enti  pubblici  o
soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti.
  2.  La  ripartizione  dei  contributi  di  cui al comma 2 dell'art.
10-ter e' effettuata secondo le seguenti modalita':
   a) una quota non  superiore  al  venti  per  cento  dei  fondi  e'
suddivisa in parti uguali su base provinciale;
   b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle
operazioni   di   finanziamento,   riguardanti  operatori  turistici,
concesse in relazione a somme effettivamente erogate  dagli  istituti
mutuanti nell' esercizio precedente.
  3.  I  contributi  concessi  ai consorzi-fidi e alle cooperative di
garanzia dovranno  essere  assegnati  agli  operatori  turistici  nei
tempi,  nei  modi  e  secondo i criteri stabiliti nella deliberazione
regionale di concessione. Per le somme non impiegate in detto termine
i consorzi e le cooperative decadono  dal  contributo  e  la  regione
Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali
nuove concessioni.
  4.  Gli  interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla
Regione ai consorzi-fidi e  cooperative  di  garanzia  devono  essere
prioritariamente  da  questi  destinati  all'incremento  del fondo di
garanzia finanziato.
  Art. 10-quinquies (Rapporto  dei  consorzi-fidi  e  cooperative  di
garanzia  con  gli  istituti di credito). - 1. Per la concessione dei
contributi di cui al comma  2  dell'art.  10-ter  i  consorzi-fidi  e
cooperative  di  garanzia  stipulano  convenzioni con gli istituti di
credito finalizzate al miglioramento delle condizioni  a  favore  del
mutuatario.
  2.  Il concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi del comma 2
dell'art. 10-ter,  da  parte  del  consorzio-fidi  o  cooperativa  di
garanzia  per  ogni singola operazione non potra' essere superiore al
trenta per cento del tasso di interesse risultante dalla  convenzione
di  cui  al comma 1 stipulata con l'istituto di credito interessato e
comunque non potra' essere superiore al trenta per cento del tasso di
riferimento praticato dagli istituti di credito, ai sensi delle leggi
vigenti,  sulle  operazioni  di   credito   agevolato   nel   settore
turistico-alberghiero.
  Art.  10-sexies  (Vigilanza  sui  consorzi-fidi  e  cooperative  di
garanzia).  - 1. Al fine di consentire  la  necessaria  vigilanza,  i
consorzi e le cooperative di cui al presente Capo sono tenuti, a pena
di  decadenza  dai  contributi concessi, a far pervenire alla regione
copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle
loro modifiche, entro trenta giorni dalla stipulazione.
  2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del consorzio-fidi
o  della  cooperativa  di garanzia alla regione spettano i contributi
regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali enti,  nonche'  le
somme maturate a titolo di interesse su detti contributi.".