Art. 8.
Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
  1.  L'art. 11 della legge regionale n. 3 del 1993 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 11 (Rapporti con istituti di credito). -  1.  Ai  fini  della
concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  3  dell'art.  7, il
Presidente  della  giunta  regionale  e'  autorizzato   a   stipulare
convenzioni con istituti di credito ai sensi dell'art. 47 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.".