Art. 8. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. L'art. 11 della legge regionale n. 3 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Rapporti con istituti di credito). - 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della giunta regionale e' autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.".