Art. 2. Contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 la regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1997, n. 21, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo complessivo di lire 840 miliardi di cui: lire 396 miliardi a parziale copertura dei disavanzi 1994 e precedenti; lire 191 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti per l'esercizio 1995; lire 253 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti per l'esercizio 1996. 2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del nove per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni. 3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997. 4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge. 5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei mutui e' garantito dalla regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87717 e 88717 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e per tutta la durata dei mutui. La regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite. 6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e' valutato in annue lire 104 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1998 e fino all'esercizio finanziario 2012. 7. Esso fara' carico ai Capitoli 87717 e 88717, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dal 1998. 8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. 9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.