Art. 4. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne l'autorizzazione, disposta dalla presente legge, alla contrazione dei mutui ed alla loro destinazione alle aziende sanitarie regionali e con gli oneri finanziari previsti a copertura dei mutui stessi, stanziati ai Capitoli 87717 e 88717 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997-1999.