Art. 4.
                        Copertura finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  la
regione  Emilia-Romagna  fa fronte mediante l'istituzione di appositi
capitoli nella  parte  entrata  e  nella  parte  spesa  del  bilancio
regionale,  per  quanto  concerne  l'autorizzazione,  disposta  dalla
presente legge, alla contrazione dei mutui ed alla loro  destinazione
alle  aziende sanitarie regionali e con gli oneri finanziari previsti
a copertura dei mutui stessi, stanziati ai Capitoli 87717 e 88717 del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale
1997-1999.