(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 24 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Natura 1. Le Comunita' montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei comuni associati.