(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 24 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Natura
 
  1. Le Comunita' montane  sono  enti  locali  costituiti  con  legge
regionale,  ai  sensi  dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento  delle  autonomie  locali",   tra   comuni   montani   e
parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere
la  valorizzazione  delle  zone  montane, l'esercizio associato delle
funzioni comunali favorendo, ove  le  condizioni  lo  consentano,  la
fusione dei comuni associati.