Art. 10. Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio della comunita' montana e' formato da componenti dei consigli dei comuni da cui essa e' costituita e la sua composizione e' stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli: a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullita' dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza; b) elezione con criteri di proporzionalita' dei rappresentanti dei consigli comunali. 2. Lo statuto stabilisce la composizione del consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalita' e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un comune che ha la stessa popolazione della comunita' montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentativita' di ciascun consiglio comunale. 3. Lo statuto della comunita' montana della quale fanno parte non piu' di tre comuni puo' prevedere, in deroga a quanto stabilito nei commi i e 2, che il consiglio sia composto da tutti i componenti dei singoli consigli comunali. 4. Qualora della comunita' montana facciano parte unioni di comuni, lo statuto della comunita' montana puo' prevedere che componenti del consiglio siano consiglieri dell'unione, in luogo dei rappresentanti dei comuni che costituiscono l'unione stessa. Il numero di componenti del consiglio attribuibile all'unione e' pari a quello spettante all'insieme dei comuni facenti parte dell'unione stessa. Lo statuto deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio della comunita' montana. 5. Lo statuto disciplina altresi' il funzionamento del consiglio con particolare riguardo alle modalita' di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalita' di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. 6. Lo statuto puo' stabilire l'articolazione del consiglio in commissioni e gruppi politici.