Art. 10.
                     Composizione del Consiglio
 
  1. Il Consiglio della comunita' montana e'  formato  da  componenti
dei  consigli  dei  comuni  da  cui  essa  e'  costituita  e  la  sua
composizione e' stabilita dallo  statuto  secondo  uno  dei  seguenti
modelli:
   a)  elezione  di  un  uguale  numero  di rappresentanti di ciascun
consiglio comunale mediante scheda con  voto  limitato,  in  modo  da
assicurare   la  rappresentanza  della  minoranza,  che  deve  essere
emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena  di  nullita'
dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
   b) elezione con criteri di proporzionalita' dei rappresentanti dei
consigli comunali.
  2.   Lo   statuto   stabilisce   la   composizione   del  consiglio
conformandosi ai principi di buon  andamento  e  funzionalita'  e  di
contenimento  del  numero  dei  suoi  componenti, che deve tendere ad
essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un comune che ha
la stessa popolazione della comunita' montana. Lo  statuto,  inoltre,
nell'ipotesi  di  cui  alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la
rappresentativita' di ciascun consiglio comunale.
  3. Lo statuto della comunita' montana della quale fanno  parte  non
piu'  di  tre comuni puo' prevedere, in deroga a quanto stabilito nei
commi i e 2, che il consiglio sia composto da tutti i componenti  dei
singoli consigli comunali.
  4. Qualora della comunita' montana facciano parte unioni di comuni,
lo  statuto della comunita' montana puo' prevedere che componenti del
consiglio siano consiglieri dell'unione, in luogo dei  rappresentanti
dei comuni che costituiscono l'unione stessa. Il numero di componenti
del  consiglio  attribuibile  all'unione  e'  pari a quello spettante
all'insieme dei comuni facenti parte dell'unione stessa.  Lo  statuto
deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al
consiglio della comunita' montana.
  5.  Lo  statuto  disciplina altresi' il funzionamento del consiglio
con particolare riguardo alle modalita' di  convocazione,  al  numero
legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce
le modalita' di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina
e  dei  membri  del consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla
carica.
  6. Lo statuto  puo'  stabilire  l'articolazione  del  consiglio  in
commissioni e gruppi politici.