Art. 11. Competenze del consiglio 1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della comunita' montana. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) lo statuto, i regolamenti dell'ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici; b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari; c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi; d) la costituzione e la modificazione di forme associative; e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione; f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della comunita' montana a societa' di capitali; l'affidamento di attivita' o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione; g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della comunita' montana presso organismi pubblici e privati, nonche' le nomine dei rappresentanti del consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge; l) la determinazione delle indennita' per gli amministratori della comunita' montana; m) l'elezione del revisore contabile; n) l'emissione di prestiti obbligazionari. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della comunita' montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.