Art. 11.
                      Competenze del consiglio
 
  1.   Il   consiglio   e'  l'organo  di  indirizzo  e  di  controllo
politico-amministrativo della comunita' montana.
  2. Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti
fondamentali:
   a)  lo statuto, i regolamenti dell'ente ed i criteri direttivi per
il regolamento sull'ordinamento degli uffici;
   b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il  programma
annuale  operativo,  i  programmi  di  settore,  i programmi di opere
pubbliche e i relativi piani finanziari;
   c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
   d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
   e) l'istituzione, i compiti e le  norme  sul  funzionamento  degli
organismi di partecipazione;
   f)   la   costituzione  di  istituzioni  e  di  aziende  speciali;
l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la  partecipazione
della  comunita'  montana  a  societa'  di capitali; l'affidamento di
attivita' o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui;
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative  permute,  gli
appalti   e   la   concessione   di  opere  che  non  siano  previste
espressamente da atti fondamentali del consiglio o che, comunque, non
rientrino nell'ordinaria amministrazione;
   g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei  beni
e servizi;
   h)  le  spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse  quelle  relative  alle  locazioni  di   immobili   ed   alla
somministrazione   e   fornitura   di  beni  e  servizi  a  carattere
continuativo;
   i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le  designazioni
dei  rappresentanti della comunita' montana presso organismi pubblici
e privati, nonche' le nomine dei rappresentanti del consiglio  presso
organismi  pubblici  e  privati ad esso espressamente riservate dalla
legge;
   l) la determinazione delle indennita' per gli amministratori della
comunita' montana;
   m) l'elezione del revisore contabile;
   n) l'emissione di prestiti obbligazionari.
  3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti  di  cui  al  presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
della  comunita'  montana,  salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei  sessanta  giorni
successivi, a pena di decadenza.