Art. 12.
                      Composizione della giunta
 
  1.  La  composizione  della  giunta  e' stabilita dallo statuto, in
conformita' alle seguenti opzioni alternative:
   a) la giunta e' composta dal  sindaco  di  ciascun  comune  o,  su
delega  del  sindaco,  da un assessore o da un consigliere di ciascun
comune.   Il presidente puo'  essere  scelto  anche  fra  membri  del
consiglio  o fra cittadini non facenti parte del consiglio, che siano
in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di consigliere
comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilita';
   b) la giunta e' composta dal presidente e da  un  numero  pari  di
assessori   non  superiore  a  sei,  determinato  in  relazione  alla
composizione  del  consiglio.  Lo  statuto  puo'  altresi'  prevedere
l'elezione a presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte
del  consiglio,  che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita'
alla carica di consigliere comunale  e  che  non  versino  in  alcuna
condizione di incompatibilita'.