Art. 12. Composizione della giunta 1. La composizione della giunta e' stabilita dallo statuto, in conformita' alle seguenti opzioni alternative: a) la giunta e' composta dal sindaco di ciascun comune o, su delega del sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun comune. Il presidente puo' essere scelto anche fra membri del consiglio o fra cittadini non facenti parte del consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilita'; b) la giunta e' composta dal presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del consiglio. Lo statuto puo' altresi' prevedere l'elezione a presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilita'.