Art. 13.
                       Competenze della giunta
 
  1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al consiglio e
al  presidente;  riferisce  annualmente  al  consiglio  sulla propria
attivita',  ne  attua  gli  indirizzi  generali  e  svolge  attivita'
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  2.  La  giunta  esercita  le  proprie  funzioni  ispirandosi ad una
visione unitaria degli interessi  dei  comuni  che  costituiscono  la
comunita'  montana.  Lo  statuto  definisce  le modalita' per rendere
effettivo e operante tale principio.