Art. 14. Elezione del presidente e della giunta 1. Il presidente e' eletto dal consiglio con le modalita' previste dallo statuto. 2. La giunta, qualora sia composta in conformita' alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12, e' eletta dal consiglio con le modalita' previste dallo statuto. 3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in cui il consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si e' verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date. 4. La convocazione del consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta dal consigliere piu' anziano secondo l'eta', che presiede la seduta. La prima convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei comuni o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.