Art. 14.
               Elezione del presidente e della giunta
 
  1. Il presidente e' eletto dal consiglio con le modalita'  previste
dallo statuto.
  2.  La  giunta, qualora sia composta in conformita' alla lettera b)
del comma 1 dell'art. 12, e' eletta dal consiglio  con  le  modalita'
previste dallo statuto.
  3.  Le  elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta
in cui il consiglio si insedia o  nella  prima  seduta  successiva  a
quella  in cui si e' verificata la vacanza o sono state presentate le
dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non  oltre
i sessanta giorni successivi a tali date.
  4.  La convocazione del consiglio per le elezioni di cui ai commi 1
e 2 e' disposta dal consigliere  piu'  anziano  secondo  l'eta',  che
presiede  la  seduta.  La  prima convocazione e' disposta entro dieci
giorni dalla data in cui sono pervenute  tutte  le  comunicazioni  di
nomina  dei  rappresentanti  dei  comuni  o  dalla  data in cui si e'
verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.