Art. 15. Mancata elezione del presidente e della giunta 1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i consigli che, nonostante la diffida del presidente della giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della giunta regionale. 2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione e' immediatamente comunicata al consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. 3. Il rinnovo del consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione. 4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.