Art. 15.
           Mancata elezione del presidente e della giunta
 
  1.  Scaduto  il  termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i consigli
che, nonostante la diffida del  presidente  della  giunta  regionale,
persistano  a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti
con deliberazione motivata della giunta regionale.
  2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina  di
un  commissario,  che  esercita  le  attribuzioni conferitegli con la
deliberazione stessa. La deliberazione e'  immediatamente  comunicata
al  consiglio  regionale  e pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione.
  3. Il rinnovo del  consiglio  a  seguito  dello  scioglimento  deve
avvenire  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione della relativa
deliberazione.
  4.  I  consiglieri  cessati  dalla   carica   per   effetto   dello
scioglimento   continuano   ad   esercitare,  fino  alla  nomina  dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.