Art. 16. Il presidente 1. Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche' all'esecuzione degli atti. 2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento di tutte le funzioni della comunita' montana. 3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della comunita' montana presso organismi pubblici e privati. 4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controlli sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.