Art. 16.
                            Il presidente
 
  1.  Il  presidente  rappresenta  l'ente,  convoca  e  presiede   il
consiglio  e  la  giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici nonche' all'esecuzione degli atti.
  2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento  di  tutte
le funzioni della comunita' montana.
  3.   Sulla   base  degli  indirizzi  stabiliti  dal  consiglio,  il
presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti della comunita' montana presso  organismi  pubblici  e
privati.
  4.  Tutte  le  nomine  e  le designazioni debbono essere effettuate
entro quarantacinque giorni dall'insediamento del presidente,  ovvero
dalla   scadenza  del  precedente  incarico.  In  mancanza,  l'organo
competente ai sensi della normativa vigente in materia  di  controlli
sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.