Art. 17. Rapporto di fiducia 1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il consiglio e la giunta, nonche' la sostituzione dei singoli componenti della giunta che siano dimissionari o revocati dal consiglio su proposta del presidente o cessati dalla carica per altra causa. 2. Il voto del consiglio contrario a una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.