Art. 17.
                         Rapporto di fiducia
 
  1.  Lo  statuto regola il rapporto di fiducia tra il consiglio e la
giunta, nonche' la sostituzione dei singoli componenti  della  giunta
che  siano  dimissionari  o  revocati  dal  consiglio su proposta del
presidente o cessati dalla carica per altra causa.
  2. Il voto del consiglio contrario a una proposta della giunta  non
ne comporta le dimissioni.