Art. 18.
                   Durata in carica del consiglio
 
  1.  La  durata  in  carica del consiglio della comunita' montana e'
pari a  quella  prevista  dalla  normativa  vigente  per  i  consigli
comunali.   Il consiglio della comunita' montana esercita comunque le
sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.
  2.  Il  consiglio  della  comunita' montana decade comunque qualora
siano rinnovati i consigli comunali della maggioranza dei comuni  che
fanno parte della stessa comunita' montana.
  3.  Quando  viene  rinnovato  il  consiglio di un comune componente
della comunita' montana decade  la  sua  rappresentanza  e  il  nuovo
consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito
dall'art.    10  e  dallo  statuto,  entro e non oltre quarantacinque
giorni.
  4. In caso di  decadenza,  dimissioni,  morte  e  cessazione  dalla
carica  per  qualsiasi altra causa di un componente del consiglio, il
consiglio comunale che lo aveva  eletto  provvede  alla  sostituzione
nella  prima  seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla
carica o da quando se ne e' avuta conoscenza.
  5. I nuovi componenti del consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4
durano in carica quanto il consiglio, fino alla scadenza del  mandato
di questo.