Art. 18. Durata in carica del consiglio 1. La durata in carica del consiglio della comunita' montana e' pari a quella prevista dalla normativa vigente per i consigli comunali. Il consiglio della comunita' montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio. 2. Il consiglio della comunita' montana decade comunque qualora siano rinnovati i consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno parte della stessa comunita' montana. 3. Quando viene rinnovato il consiglio di un comune componente della comunita' montana decade la sua rappresentanza e il nuovo consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni. 4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del consiglio, il consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne e' avuta conoscenza. 5. I nuovi componenti del consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.