Art. 19.
                             Dimissioni
 
  1.  Le  dimissioni  del  presidente  della  comunita'  montana sono
indirizzate al consiglio; sono altresi' indirizzate al  consiglio  le
dimissioni  della  giunta,  quando  la  stessa e' costituita nel modo
stabilito dalla lettera b) del  comma  1  dell'art.  12.  Esse  hanno
effetto solo dopo che il consiglio le ha accettate.
  2.  Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del
presidente o di oltre la meta' degli assessori determinano di diritto
la decadenza dell'intera giunta.
  3. Dopo la scadenza  del  consiglio  e  dopo  l'approvazione  della
mozione  di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del presidente
e della giunta, gli stessi provvedono solo  agli  atti  di  ordinaria
amministrazione  fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova
giunta.