Art. 19. Dimissioni 1. Le dimissioni del presidente della comunita' montana sono indirizzate al consiglio; sono altresi' indirizzate al consiglio le dimissioni della giunta, quando la stessa e' costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno effetto solo dopo che il consiglio le ha accettate. 2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del presidente o di oltre la meta' degli assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera giunta. 3. Dopo la scadenza del consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del presidente e della giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta.