Art. 2.
                        Autonomia statutaria
 
  1.  Le  Comunita' montane hanno autonomia statutaria in armonia con
le leggi statali e regionali.
  2. Lo  statuto,  nei  limiti  dei  principi  fissati  dalla  legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare  determina  le  attribuzioni  degli organi, l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di  collaborazione  fra
Comunita' montane e altri enti locali, della partecipazione popolare,
dell'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  ed  ai procedimenti
amministrativi.  Determina altresi' la sede e la denominazione  della
Comunita' montana.
  3.  Lo  statuto,  in  sede  di  prima  votazione, e' deliberato dal
Consiglio della Comunita' montana con  il  voto  favorevole  dei  due
terzi  dei  consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute  da  tenersi
entro  trenta  giorni  e  lo  statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei  consiglieri
assegnati.    Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
  4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto e' pubblicato sul  Bollettino  ufficiale  della
regione  ed  e' affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi.  Lo  statuto  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  Bollettino ufficiale della
regione.
  5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla  data  di
costituzione  della  Comunita'  montana.  In caso di mancata adozione
dell'atto  deliberativo  entro  tale  scadenza,  il  Consiglio   che,
nonostante  diffida,  persista a non adempiere nei successivi quattro
mesi, viene sciolto.