Art. 20.
                     Funzionamento degli organi
 
  1. Il funzionamento degli organi,  con  particolare  riguardo  alle
modalita'  di  convocazione,  al  numero  legale,  al procedimento di
discussione e di deliberazione, e' disciplinato  dal  regolamento  in
base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.