Art. 21.
   Rimozione e sospensione di amministratori di Comunita' montane
 
  1.  I  presidenti,  i  componenti dei consigli e delle giunte delle
comunita' montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo
le modalita' di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.