Art. 24.
                Programmi e progetti per lo sviluppo
              della montagna d'interesse interregionale
 
  1. La regione Emilia-Romagna, anche in  accordo  con  le  comunita'
montane,  promuove  la predisposizione di programmi e progetti per lo
sviluppo della montagna d'interesse interregionale, in  concertazione
con altre regioni interessate.