Art. 25. Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 1. La comunita' montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale. 2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si configura come un programma di opere e di interventi, contenente l'individuazione e l'illustrazione dei progetti d'interesse sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area. I progetti sono individuati con riferimento alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, nonche' ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili. 3. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".