Art. 25.
            Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 
  1.  La  comunita'  montana  adotta il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico, che ha durata triennale e rappresenta, per  l'ambito
territoriale  di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e
degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.
  2. Il piano pluriennale di sviluppo  socio-economico  si  configura
come   un   programma   di   opere   e   di   interventi,  contenente
l'individuazione   e   l'illustrazione   dei   progetti   d'interesse
sovracomunale  prioritari  per lo sviluppo dell'area. I progetti sono
individuati con  riferimento  alle  linee  ed  agli  obiettivi  della
programmazione  regionale  e  subregionale,  alle risorse finanziarie
derivanti dal riparto del fondo per gli interventi  speciali  per  la
montagna  e  del  fondo  regionale  per la montagna, nonche' ad altre
risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.
  3. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale  devono
caratterizzarsi  come interventi speciali per la montagna, secondo la
definizione di cui al comma 4 dell'art.  1  della  legge  31  gennaio
1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".