Art. 26.
                     Programma annuale operativo
 
  1.  Contestualmente  all'approvazione del proprio bilancio annuale,
la comunita' montana  approva  un  programma  annuale  operativo  che
elenca,  indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e
gli  interventi  a  cui  si  intende  dare  attuazione  nell'anno  di
riferimento.
  2.  Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti
d'interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di  sviluppo
socio-economico,  ovvero  gli  interventi per la montagna previsti in
programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della regione,
delle  province  e  dei  comuni,  ai  quali  le   comunita'   montane
partecipino,  al  cui  finanziamento  la  comunita'  montana  intende
partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento
a  titolo  di  riparto  del  fondo per gli interventi speciali per la
montagna e del fondo regionale per la montagna.
  3. Il programma annuale operativo e' inviato alla regione  ai  fini
della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per
gli  interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la
montagna, ovvero degli stanziamenti  previsti  da  leggi  di  settore
secondo le modalita' stabilite dalle leggi stesse.