Art. 26. Programma annuale operativo 1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la comunita' montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. 2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti d'interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, ai quali le comunita' montane partecipino, al cui finanziamento la comunita' montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna. 3. Il programma annuale operativo e' inviato alla regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalita' stabilite dalle leggi stesse.