Art. 27. Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' adottato dal consiglio della comunita' montana su proposta della giunta, sentiti i comuni che ne fanno parte. 2. Il piano adottato e' trasmesso alla provincia per l'approvazione. 3. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva. 4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e' motivatamente rinviato alla comunita' montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla provincia per l'approvazione. 5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla comunita' montana, il piano e' da ritenersi approvato. 6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato e' inviato alla regione. 7. Nel periodo di validita' del piano, la comunita' montana puo' adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.