Art. 27.
   Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 
  1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' adottato dal
consiglio della comunita' montana su proposta della giunta, sentiti i
comuni che ne fanno parte.
  2.   Il   piano   adottato   e'   trasmesso   alla   provincia  per
l'approvazione.
  3. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento  del  piano,
ne   verifica  la  coerenza  con  le  linee  e  gli  obiettivi  della
programmazione provinciale e regionale e, a  seguito  di  valutazione
positiva, lo approva.
  4.  In  caso  di  valutazione negativa, entro la stessa scadenza di
sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico
non coerente con  le  linee  e  gli  obiettivi  della  programmazione
provinciale  e  regionale  e'  motivatamente  rinviato alla comunita'
montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione  ed
alla nuova trasmissione alla provincia per l'approvazione.
  5.  Trascorso  il termine di sessanta giorni senza che la provincia
abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al  suo  motivato
rinvio alla comunita' montana, il piano e' da ritenersi approvato.
  6.  Il  piano  pluriennale di sviluppo socio-economico approvato e'
inviato alla regione.
  7. Nel periodo di validita' del piano, la  comunita'  montana  puo'
adottare  varianti  in  relazione  a  nuove  e  motivate  esigenze di
sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte
alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.