Art. 28.
                Conferenza permanente per la montagna
 
  1. La giunta regionale, tramite il  competente  assessore,  convoca
almeno  due  volte all'anno la conferenza permanente per la montagna,
costituita dai presidenti delle comunita' montane e delle province  o
loro  delegati.  Le  riunioni sono finalizzate a determinare linee di
indirizzo per  il  coordinamento  della  politica  regionale  per  la
montagna  ed  il concorso delle comunita' montane alla programmazione
regionale e provinciale.
  2. Al fine di assicurare le funzioni di supporto  e  di  assistenza
tecnica all'attivita' della conferenza permanente per la montagna, e'
costituito   un   gruppo   di  lavoro  permanente  sulla  base  delle
designazioni dei singoli direttori generali. Il gruppo e'  coordinato
dal  responsabile  della struttura organizzativa regionale competente
in materia di politiche per la montagna.