Art. 28. Conferenza permanente per la montagna 1. La giunta regionale, tramite il competente assessore, convoca almeno due volte all'anno la conferenza permanente per la montagna, costituita dai presidenti delle comunita' montane e delle province o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna ed il concorso delle comunita' montane alla programmazione regionale e provinciale. 2. Al fine di assicurare le funzioni di supporto e di assistenza tecnica all'attivita' della conferenza permanente per la montagna, e' costituito un gruppo di lavoro permanente sulla base delle designazioni dei singoli direttori generali. Il gruppo e' coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.