Art. 29.
                Organizzazione dei servizi scolastici
 
  1.  Al  fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale
offerta di scuola materna e  dell'obbligo,  nonche'  di  opportunita'
formative  medio-superiori e professionali, la regione, in attuazione
dell'art. 20 della legge 31 gennaio 1994, n.  97,  promuove  appositi
accordi  di programma tra la competente amministrazione statale e gli
enti locali interessati.
  2. Gli accordi di  cui  al  comma  1  perseguono  un'efficiente  ed
efficace  offerta  di  sedi,  di  trasporti  e  di  altri servizi per
l'accesso e  la  frequenza  al  sistema  scolastico  e  sono  attuati
d'intesa  tra  l'autorita'  scolastica  provinciale e gli enti locali
competenti, anche attraverso la costituzione di istituti  comprensivi
di  scuola  materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi
dell'art. 21 della legge n.  97 del 1994.
  3. La comunita' montana, per dare impulso alla realizzazione  degli
obiettivi  di  cui  ai  commi  1 e 2, promuove il coordinamento tra i
comuni interessati per la predisposizione di proposte  adeguate  alla
specifica realta' territoriale e sociale dell'area.