Art. 29. Organizzazione dei servizi scolastici 1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonche' di opportunita' formative medio-superiori e professionali, la regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove appositi accordi di programma tra la competente amministrazione statale e gli enti locali interessati. 2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorita' scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 97 del 1994. 3. La comunita' montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realta' territoriale e sociale dell'area.