Art. 30.
               Coordinamento dei servizi di trasporto
 
  1.  Al  fine  di  perseguire  un'efficiente  ed efficace offerta di
trasporto pubblico locale nelle aree montane,  la  comunita'  montana
promuove   il   coordinamento   tra   i  comuni  interessati  per  la
predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilita'  e
la fruizione immediata dei servizi.
  2.  I  comuni  individuati dalla regione, in applicazione dell'art.
23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'approvare  i  regolamenti
che stabiliscono le modalita' di gestione dei servizi di trasporto in
deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di
cui al comma 1.
  3.  La  regione  e le province, al fine della predisposizione degli
accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione
e la realizzazione degli interventi sulla mobilita' e  sul  trasporto
pubblico  locale,  tengono  conto  delle  proposte di cui al comma 1,
nonche' dei regolamenti comunali di cui al comma 2.