Art. 30. Coordinamento dei servizi di trasporto 1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la comunita' montana promuove il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilita' e la fruizione immediata dei servizi. 2. I comuni individuati dalla regione, in applicazione dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'approvare i regolamenti che stabiliscono le modalita' di gestione dei servizi di trasporto in deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di cui al comma 1. 3. La regione e le province, al fine della predisposizione degli accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilita' e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonche' dei regolamenti comunali di cui al comma 2.