Art. 31.
                      Informatica e telematica
 
  1.  Per  superare  le  difficolta'  che  le   popolazioni   montane
incontrano   per  usufruire  di  alcuni  servizi  di  amministrazioni
pubbliche e di enti che gestiscono servizi di  interesse  pubblico  e
che  non  hanno  uffici decentrati nei comuni montani, la regione, in
applicazione dell'art.  24  della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,
d'intesa   con   le   comunita'  montane,  promuove  accordi  con  le
amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare  servizi
integrati,    attraverso    il    miglioramento    e    l'ampliamento
dell'informatizzazione  e  dei  collegamenti telematici tra gli enti,
nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.
  2. Per garantire agli utenti  pubblici  e  privati  l'accesso  alle
informazioni  e  ai  servizi  delle pubbliche amministrazioni e degli
enti di cui al comma 1, la comunita' montana, anche in accordo con  i
comuni  interessati,  predispone  proposte  per l'organizzazione e la
localizzazione di sportelli telematici.
  3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle
aree montane e favorire altresi' la localizzazione di  imprese  e  lo
sviluppo del telelavoro, la regione promuove accordi con lo Stato e i
gestori  delle  reti  stesse al fine di collegare i comuni montani in
reti telematiche che prevedano, di norma, quali  nodi  principali  le
comunita' montane.