Art. 31. Informatica e telematica 1. Per superare le difficolta' che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la regione, in applicazione dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, d'intesa con le comunita' montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione. 2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la comunita' montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici. 3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresi' la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le comunita' montane.