Art. 32. Accordi interprofessionali per il settore del legno 1. La regione, d'intesa con le comunita' montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata, e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.