Art. 32.
         Accordi interprofessionali per il settore del legno
 
  1.  La  regione,  d'intesa  con  le  comunita' montane, promuove lo
sviluppo ecocompatibile  dell'economia  del  legno  anche  attraverso
accordi  interprofessionali  tra  imprese forestali, in forma singola
ovvero associata, e operatori del settore del legno  per  un  miglior
utilizzo delle risorse forestali montane.