Art. 34.
                Interventi per i giovani agricoltori
 
  1.  In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, la regione e la cassa per la formazione
della piccola proprieta' contadina, al fine di favorire l'accesso dei
giovani all'attivita' agricola e di evitare la  frammentazione  delle
aziende   agricole  nelle  zone  montane,  accordano  preferenza  nel
finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino  alla  concorrenza  del
trenta  per cento delle disponibilita' finanziarie recate dalle leggi
vigenti in materia di formazione della  proprieta'  coltivatrice,  ai
seguenti beneficiari:
   a)  coltivatori  diretti  di  eta'  compresa  tra  i  diciotto e i
quarant'anni, residenti nei comuni montani;
   b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge
3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni  di  fondi  rustici  ricomprese
nelle  quote  degli altri coeredi e residenti nei comuni montani, che
intendono acquistare le quote medesime  secondo  le  modalita'  ed  i
limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994;
   c) cooperative agricole con sede nei comuni montani nelle quali la
compagine  dei  soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta
per  cento,  da  giovani  di  eta'  compresa  tra  i  diciotto  ed  i
quarant'anni, residenti nei comuni montani.
  2.  Al  fine  di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunita'
montane, previa determinazione dei  criteri  ai  sensi  dell'art.  12
della  legge  7  agosto  1990, n. 241, possono concedere contributi a
copertura delle spese relative agli atti di compravendita  e  permuta
dei terreni.