Art. 34. Interventi per i giovani agricoltori 1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la regione e la cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita' agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilita' finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprieta' coltivatrice, ai seguenti beneficiari: a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nei comuni montani; b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994; c) cooperative agricole con sede nei comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta per cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei comuni montani. 2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunita' montane, previa determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni.