Art. 35.
             Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici
                     e dei mestieri tradizionali
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1994,
n.  97, le comunita' montane sostengono la tutela e la valorizzazione
dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel
piano  pluriennale  di  sviluppo  socio-economico  di   progetti   ed
interventi   di  riqualificazione,  promozione  e  di  sostegno  alle
attivita' artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.