Art. 35. Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali 1. Per le finalita' di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le comunita' montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno alle attivita' artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.