Art. 36. Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvede ad individuare i comuni inseriti negli ambiti territoriali delle comunita' montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali. 2. L'individuazione di cui al comma i e' sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.