Art. 36.
         Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della  legge  31  gennaio
1994,  n.  97,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della
presente legge, la regione provvede ad individuare i comuni  inseriti
negli  ambiti  territoriali delle comunita' montane con meno di mille
abitanti e i centri  abitati  aventi  meno  di  cinquecento  abitanti
compresi   negli   altri   comuni   inseriti   negli   stessi  ambiti
territoriali.
  2. L'individuazione di cui al comma i e' sottoposta a  verifica  ed
aggiornamento quinquennale.