Art. 37.
            Interventi per la promozione di nuove imprese
 
  1.  Gli  interventi  previsti  dall'art. 5 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese  e
per  l'innovazione"  sono  estesi  alle  imprese  aventi sede legale,
amministrativa  e  operativa  nei  comuni   inseriti   negli   ambiti
territoriali delle comunita' montane.
  2.  Le  comunita'  montane  al  fine  di  favorire  il riequilibrio
insediativo e il recupero dei  centri  abitati  di  montagna  possono
concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare
ad attivita' economiche ed annessa abitazione.