Art. 37. Interventi per la promozione di nuove imprese 1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione" sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei comuni inseriti negli ambiti territoriali delle comunita' montane. 2. Le comunita' montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attivita' economiche ed annessa abitazione.