Art. 38.
       Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30
 
  1.  Il  secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre
1981,  n.  30,  concernente  incentivi   per   lo   sviluppo   e   la
valorizzazione  delle  risorse forestali, con particolare riferimento
al territorio montano, e' sostituito dal seguente:
   "In applicazione di quanto disposto dall'art. 17  della  legge  31
gennaio  1994,  n.  97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo  e'  di  norma
affidata  in  appalto  a  coltivatori  diretti,  singoli o associati,
ovvero  a  cooperative   di   produzione   agricola   e   di   lavoro
agricolo-forestale,    in    possesso    dei    requisiti    previsti
rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della  legge  n.
97  del  1994.  Gli importi dei lavori non possono essere annualmente
superiori a L. 30.000.000 per singolo coltivatore diretto,  ovvero  a
L. 300.000.000 per singola cooperativa.".
  2.  Il  secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 settembre
1981, n. 30 e' sostituito dal seguente:
   "Le comunita' montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art.    9
della  legge  31  gennaio 1994, n. 97, promuovere la costituzione dei
consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque  in
unita'  territoriali  organiche non inferiori a 100 ettari di terreni
boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i  tre  quarti
della  superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda
le aree consorziate o consorziande piu' esterne.".