Art. 38. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, e' sostituito dal seguente: "In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo e' di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della legge n. 97 del 1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a L. 30.000.000 per singolo coltivatore diretto, ovvero a L. 300.000.000 per singola cooperativa.". 2. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e' sostituito dal seguente: "Le comunita' montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unita' territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande piu' esterne.".