Art. 39. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 1. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35, concernente la costituzione dei comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono aggiunti i seguenti commi: "In materia di elettorato attivo e passivo si applicano le disposizioni contenute negli statuti degli organismi che gestiscono beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali. Le norme della presente legge si applicano altresi' ai beni non frazionali, comunque denominati.".