Art. 39.
        Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 35
 
  1. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18  agosto
1977,   n.   35,   concernente   la   costituzione  dei  comitati  di
amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono aggiunti  i
seguenti commi:
   "In  materia  di  elettorato  attivo  e  passivo  si  applicano le
disposizioni contenute negli statuti degli organismi  che  gestiscono
beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali.
  Le  norme  della  presente  legge si applicano altresi' ai beni non
frazionali, comunque denominati.".