Art. 40.
                        Autonomia finanziaria
 
  1. Le comunita' montane  hanno  autonomia  finanziaria  fondata  su
certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento
della  finanza  pubblica  e in base alle norme dell'ordinamento della
finanza locale, che si applica anche alle comunita' montane.
  2. I provvedimenti con  i  quali  alle  comunita'  montane  vengono
affidate  funzioni amministrative per servizi di competenza regionale
o comunale devono regolare  anche  i  relativi  rapporti  finanziari,
assicurando le risorse necessarie.
  3. La finanza delle comunita' montane e' costituita da:
   a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla regione;
   b) quote dei comuni che fanno parte della comunita' montana;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d)  trasferimenti  comunitari,  statali  e  regionali per spese di
investimento;
   e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai  comuni  per
l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
   f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
   g)  ricorso  al  credito  nell'ambito  delle norme stabilite dalla
legislazione statale per gli enti locali;
   h) altre entrate.