Art. 41.
                       Finanziamenti regionali
 
  1. La regione assume la  valorizzazione  delle  zone  montane  come
impegno prioritario.
  2.  La  regione  concorre  al  finanziamento  delle attivita' delle
comunita' montane attraverso:
   a) contributi per le spese di primo impianto, di  funzionamento  e
di mantenimento;
   b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o
delegate alle comunita' montane;
   c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
   d)  fondo  per  la  concessione di contributi per piccole opere ed
attivita' di riassetto idrogeologico;
   e) fondo regionale per la montagna;
   f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al  comma
4 dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.