Art. 41. Finanziamenti regionali 1. La regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario. 2. La regione concorre al finanziamento delle attivita' delle comunita' montane attraverso: a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento; b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle comunita' montane; c) fondo per gli interventi speciali per la montagna; d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico; e) fondo regionale per la montagna; f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.