Art. 42.
    Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e
                            mantenimento
 
  1.  La  giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le
comunita'  montane  di  nuova  costituzione   e   delibera   altresi'
annualmente  il  riparto  dei  fondi  per  le spese di mantenimento e
funzionamento delle comunita' montane secondo i seguenti parametri:
   a) una prima quota di L. 500.000.000 e' ripartita in parti  uguali
tra le singole comunita' montane;
   b)  una  seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione
alla superficie delle comunita' montane;
   c) una terza quota, pari ad un  terzo  dello  stanziamento  totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione
alla popolazione delle comunita' montane.