Art. 42. Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento 1. La giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le comunita' montane di nuova costituzione e delibera altresi' annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle comunita' montane secondo i seguenti parametri: a) una prima quota di L. 500.000.000 e' ripartita in parti uguali tra le singole comunita' montane; b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione alla superficie delle comunita' montane; c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione alla popolazione delle comunita' montane.